Serie C, le decisioni del giudice sportivo: sei giocatori fermati per due giornate
Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo la seconda giornata di Serie C. Per quanto riguarda i calciatori, sei giocatori sono stati squalificati per due giornate. Un turno di squalifica invece per tre giocatori:
Due giornate di squalifica
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
ZANANDREA GIANMARIA (LEGNAGO SALUS)
Per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con il gomito sinistro sul collo, facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la zona del corpo dell'avversario attinta di particolare delicatezza.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DE CRISTOFARO ANTONIO (AVELLINO)
Per avere, al 53° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto pronunciava una frase irriguardosa nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
TUMMINELLO MARCO (CROTONE)
Per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con la mano aperta sulla schiena facendolo cadere a terra.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della condotta a gioco fermo.
TERRANOVA EMANUELE (LUMEZZANE)
Per avere, al 37° minuto circa del primo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1, in quanto si alzava dalla panchina protestando platealmente e pronunciando al suo indirizzo frasi ingiuriose ed irrispettose, per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva, r. Assistente Arbitrale n. 1).
MALLAMO ANDREA (PRO PATRIA)
Per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva volontariamente con una manata sul viso, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta, la zona del corpo dell'avversario attinta e la perpetrazione della condotta con il pallone non a distanza di gioco (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
NELLI JACOPO (UNION CLODIENSE)
Per avere, all’8° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, durante la contesa del pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)
PAGLINO STEFANO (CASERTANA)
Per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina, e pronunciava parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore sostituito).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
PETERMANN DAVIDE (LATINA)
ESPECHE MARCOS ANDRES (PONTEDERA)
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