Lautaro multato per aver "pronunciato, per due volte, una espressione blasfema, come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale"

Lautaro multato per aver "pronunciato, per due volte, una espressione blasfema, come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale"MilanNews.it
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Oggi alle 17:00News
di Antonello Gioia

Attraverso il comunicato ufficiale 399/AA, la FIGC ha disposto quanto segue:

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 730 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Lautaro Javier MARTINEZ avente ad oggetto la seguente condotta:

Lautaro Javier MARTINEZ, calciatore della F.C. Internazionale Milano S.p.A., in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, al termine dell'incontro, del Campionato di Serie A, Juventus-Inter del 16 febbraio 2025, pronunciato, per due volte, una espressione blasfema, come risulta evidente dalle immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto: Sig. Lautaro Javier MARTINEZ;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:  € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Lautaro Javier MARTINEZ; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.