Comunicato dello stadio di San Siro sul materiale non ammesso nell'impianto

Comunicato dello stadio di San Siro sul materiale non ammesso nell'impiantoMilanNews.it
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mercoledì 23 novembre 2011, 13:15Twitch
di Pietro Mazzara
fonte acmilan.com

Si rammenta che ai sensi dell’articolo 6 ter della legge 401/1989 il semplice possesso all’interno degli stadi di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, fumogeni, bastoni, mazze, o altri oggetti contundenti, costituisce reato punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. L’accensione di fumogeni o il lancio di petardi, oltre a determinare sanzioni disciplinari a carico della società, COSTITUISCE PROVA DIRETTA DEL POSSESSO DI TALI STRUMENTI ED ESPONE I RESPONSABILI ALLE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA LEGGE.